01/07/2009

Proposta di supporto ed estensione del Lodo Alfano a tutti i cittadini della Repubblica Italiana.

 

 

L’Articolo 3 della Costituzione italiana afferma: tutti hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La legge è uguale per tutti, quindi proponiamo l’estensione del Lodo-schifo-Alfano a tutti i cittadini della Repubblica Italiana. Immunità o impunità per tutti. Nessuno potrà lanciare accuse asserendo che, in Italia ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Abbattimento totale delle lungaggini nei tempi processuali(niente processi) . Eliminazione delle  intercettazioni, degli  avvisi di garanzia e degli arresti in flagranza di reato. Rovesciamento delle sentenze e abolizione della pena (la certezza della pena è in disuso o quasi). Se tutto ciò fosse possibile, comporterebbe un risparmio notevole non quantificato per risanare la crisi economica in Italia. Magistrati in aspettativa senza stipendio. Cancellierri a passeggio. Soppressione della Corte Costituzionale e cancellazione della Costituzione.

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Analisi  dell’Articolo 1 e relativi 8 comma del lodo Alfano

Art. 1, comma 1 Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato Sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. La sospensione opera per il Presidente della Repubblica, per il Presidente del Senato, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Consiglio dei ministri. La sospensione opera dalla data di assunzione della carica o della funzione e si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica.
comma 2 Rinuncia alla sospensione L'imputato o il suo difensore munito di procura può rinunciare alla sospensione infogni momento.
comma 3 Assunzione delle prove non rinviabili Nonostante la sospensione del processo il giudice potrà procedere, se ne ricorrono i presupposti, all'assunzione delle prove non rinviabili. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento si tratta di una valvola di sicurezza che tutela il diritto alla prova e impedisce che la sospensione operi in modo generale e indifferenziato sul processo.
comma 4 Prescrizione  Alla sospensione del processo è collegata la contestuale sospensione dei termini di prescrizione.
comma 5 Durata della sospensione La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile (su questo punto però si pone una eccezione, nel caso di una nuova nomina nel corso della stessa legislatura. Secondo la relazione illustrativa al provvedimento questo regime speciale sarebbe imposto dalla diversa durata delle 4 cariche interessate dal provvedimento.
comma 6 Trasferimento dell'azione in sede civile In caso di sospensione possibilità per la parte civile di trasferire l'azione in sede civile.
comma 7 Disposizione transitoria Sospensione estesa anche ai processi penali già in corso, in ogni fase e grado, all'entrata in vigore del provvedimento.
comma 8 Entrata in vigore.Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

21/06/2009

Tirare lo sciacquone

Lo sciacquone è un dispositivo atto a scaricare violentemente un decina di litri di acqua nel WC per trascinare via i materiali solidi e liquidi che vi siano stati depositati. Esistono oggi numerose versioni di tale dispositivo: quella maggiormente diffusa nel mondo è quella primordiale a catenella, per la sua semplice ingegnosità. (fonte Wikipedia)

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dopo quindici anni... è arrivato il momento di tirare lo sciacquone

14/06/2009

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Durante la XIV Legislatura,  il III  Governo Berlusconi ,  con la firma del Ministro della Giustizia Castelli e del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi - ha modificato, depenalizzato e abrogato  oltre 10  articoli del Codice Penale.
Articoli fondamentali,  quali:  Attentati contro l’integrità e l’unità dello Stato; Associazioni eversive o sovversive; Attentato contro la Costituzione dello Stato; Propaganda e attività sovversiva (lo stesso articolo che fece processare i membri della Loggia Propaganda 2).

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Fatta eccezione per gli Art. 403, 404 ,405 del Codice di Procedura Penale,  riguardanti la libertà di culto religioso.

L’ elenco delle leggi e delle relative modifiche:

Legge  n.85 del 24/02/2006
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/03/2006, n. 60 - Serie Generale. Nel riquadro il vecchio Codice Penale e sotto la modifica effettuata il 24 febbraio 2006

Art. 241  Attentati contro l’ integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato . Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
Modifica:  Salvo che,  il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».

Art.  270  Associazioni sovversive . Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

 Art. 270 bis  Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico .Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625.
Modifica: Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni . Modifica: Abrogato



Art. 283  Attentato contro la costituzione dello Stato
Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
Modifica: «Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Art. 289 Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette
Modifica: È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

12) Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate. Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica , le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655
Modifica:<<con la reclusione da sei mesi a tre anni>>sono sostituite dalle seguenti: con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

Art. 292 Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per "bandiera nazionale" s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.
Modifica: Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni. Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.


8) Art. 299 Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Modifica: Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

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9)  Art. 403 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone. Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.
Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.
Modifica:  L 'articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente: Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto.

10) Art. 404 Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose . Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.
Modifica: Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.

11) Art. 405  Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione fino a tre anni
Modifica:a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: del culto di una confessione religiosa»;
b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

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